Art. 1.
(Comportamenti elusivi dell'identificazione. Tutela dei minori).

      1. I commi 3 e 4 dell'articolo 6 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, sono sostituiti dai seguenti:

      «3. Lo straniero che, a richiesta degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza, non esibisce, senza giustificato motivo, il passaporto o altro documento di identificazione, ovvero il permesso o la carta di soggiorno è punito con l'arresto fino a un anno e l'ammenda fino a euro 1.000.
      4. Nei casi indicati dal comma 3 o qualora vi sia motivo di dubitare della identità personale dello straniero o lo stesso la dichiari falsamente o ponga in essere comportamenti elusivi dell'identificazione, questi è sottoposto a rilevazione del DNA, con metodi non invasivi, e a rilievi fotodattiloscopici e segnaletici. Al medesimo procedimento soggiacciono i minori stranieri non accompagnati o privi di documenti per i quali non sia stato possibile identificare il titolare della patria potestà o che abbiano commesso attività illecite o che versino in condizioni di abbandono o di rischio sociale. In tale ultima ipotesi si applicano le disposizioni dell'articolo 70, comma 1, della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni.
      4-bis. Allo straniero o al minore straniero non identificato è assegnato un nome, anche di sua scelta, che fa fede fino all'accertamento della reale identità. A tale fine sono attivate procedure di ricerca sia in ambito nazionale, sia presso lo Stato dal quale il soggetto dichiara di provenire o si

 

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presume provenga. I minori stranieri sono segnalati al Comitato di cui all'articolo 33.
      4-ter. Lo straniero che dichiara una falsa identità o ponga in essere comportamenti elusivi dell'identificazione soggiace alle sanzioni previste dal comma 3 ed è sempre soggetto, salvo fatto più grave, all'espulsione amministrativa di cui all'articolo 13».

      2. Dopo il comma 2 dell'articolo 29 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

      «2-bis. Qualora lo straniero provenga da Stati con registrazioni anagrafiche non certe o in caso di documentazione incompleta o non probante o, comunque, in qualunque caso gli ufficiali e gli agenti di pubblica sicurezza lo ritengano opportuno, l'accertamento del rapporto di parentela è effettuato mediante rilevazione del DNA ai sensi dell'articolo 6, comma 4. Per i minori adottati, affidati o sottoposti a tutela è necessaria una documentazione probante sottoscritta dall'ambasciata in Italia dello Stato di provenienza del soggetto che dichiara di esercitare la patria potestà».